Ma l’Italia è un paese turistico? Una domanda la cui risposta sembrerebbe ovvia ma che invece nasconde una grande contraddizione. Un paese può definirsi turistico solo se ha creato nel tempo un sistema politico ed economico che, debitamente preparato e soprattutto aggiornato, in maniera costante interagisce e si confronta con l’obbiettivo condiviso di creare un’industria dell’accoglienza.
Allora, in questo senso, l’Italia non è un paese turistico, così come per lo stesso motivo, incredibile paradosso, Roma non è una città turistica.
La questione delle guide turistiche nazionali è un piccolo esempio di caos istituzionale su cui poggia il Mondo Turismo in Italia, di cui fa parte la stessa Associazione Flumen che si occupa da molti anni di quella specifica fetta di mercato definita Turismo Culturale.
Secondo alcuni addetti ai lavori l’articolo 5 della nostra Costituzione, che favorisce le autonomie e il decentramento rispetto allo Stato affidando di fatto in toto alle Regioni anche la gestione del turismo, ha determinato solo l’inutile dispersione di politiche e di risorse. Queste cattive volontà tuttavia prolificano specialmente in Italia, mentre in Europa, sistemi politici di forte tradizione federalista hanno dato, al contrario, grande slancio qualitativo al turismo (…. la Spagna).
Mentre la professione di Guida Turistica sta assumendo in Europa una connotazione internazionale, in Italia si discute da tempo, senza poi aver risolto il problema, se una guida abilitata per Roma possa operare anche a Napoli o a Venezia.
L’avvocato Gianluca Rossoni è uno dei maggiori esperti in Italia di diritto del turismo e gli abbiamo chiesto di aggiornarci su questa annosa questione.
GUIDE TURISTICHE NAZIONALI.
AUTUNNO 2014: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Alla luce della sempre maggiore essenzialità del ruolo della guida turistica nell’ambito della divulgazione culturale, è opportuno riepilogare la situazione dal punto di vista giuridico.
L’ARTICOLO 3 DELL LEGGE N.97
L’ultimo atto legislativo sul tema riguardava l’emanazione dell’art. 3 della legge 06.08.2013 n° 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 agosto 2013 (= disposizioni relative alle libera prestazione ed all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea – Legge Comunitaria 2013), il quale al I comma recita che
“L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”.
Da ciò discende che (nel solco di quanto tracciato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2008), la guida turistica è una professione a tutti gli effetti, il cui accesso è regolamentato da un esame di abilitazione che garantisca una prestazione di qualità a tutela dell’interesse del turista-consumatore per una “migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati” (cfr. l’art. 6 del d. lgs. n.79 del 2011 – Codice del Turismo) e che viene meno definitivamente il limite della territorialità per l’esercizio della professione, potendo esercitarsi su tutto il territorio italiano (come già avviene del resto per le prestazioni intracomunitarie). Tale legge tuttavia non è attualmente seguita da norme attuative che regolamentino le modalità di abilitazione ed esercizio della guida turistica.
LA REAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A ciò si contrappone, su impulso delle associazioni di categoria, sei Ordini del Giorno (nn. 9/1327/8-9-11-23-29-34) del 31.07.13 adottati da Deputati della Camera di vari raggruppamenti politici e dall’allora Ministro per le Politiche Europee, che impegnano il Governo ad un riordino normativo organico dell’intera disciplina dell’attività di guida turistica. Sino ad allora rimarranno in vigore le relative normative regionali, fatta già salva la possibilità di svolgere l’attività di guida turistica anche al di fuori dell’ambito territoriale provinciale per il quale si sia conseguita l’abilitazione.
NELL’ATTESA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Infine, con il Disegno di legge costituzionale n. 1429 (presentato alla Presidenza del Senato in data 08.04.2014 ed approvato in questo ramo del Parlamento in data 08.08.2014) di Revisione della parte II della Costituzione, all’art. 26.2.lett.i) è previsto che lo Stato avrà competenza esclusiva legislativa in materia di “norme generali sulle attività culturali e sul turismo”. Si profila, dunque, che una normativa generale di riordinamento della disciplina delle guide turistiche potrà venire presumibilmente alla luce, a livello statale, solo dopo l’approvazione definitiva della riforma costituzionale, salvo tuttavia la difficile intesa Stato-Regioni su impulso del Ministero dei Beni Culturali al fine di anticiparne al più presto gli effetti.
Nel frattempo, si navigherà a vista …
Gianluca Rossoni
([email protected])
Avvocato
Professore a contratto di Legislazione del Turismo presso l’Università di Bergamo
Board member dell’International Forum of Tourism and Travel Advocates (www.iftta.org)
Dottorando in Ricerca in Giurisprudenza presso Università Hispalensis di Siviglia – Spagna